[1]Pesca

[2]1. Le parti promuovono il dialogo e intensificano la cooperazione sulle politiche della pesca, secondo approcci precauzionali ed ecosistemici, per promuovere la conservazione a lungo termine, la gestione efficace e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili. 2. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni e promuovono la cooperazione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 3. Le parti intensificano la cooperazione nell'ambito delle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art28 · fonte su Normattiva