[1]Cooperazione giudiziaria

[2]1. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, soprattutto per quanto riguarda la promozione e l'efficacia delle convenzioni sulla cooperazione giudiziaria in materia civile. 2. Le parti intensificano la cooperazione giudiziaria in materia penale in base all'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009 e a Tokyo il 15 dicembre 2009, e alle sue eventuali modifiche.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art32 · fonte su Normattiva