[1]Sanita'

[2]Le parti intensificano gli scambi di opinioni, informazioni ed esperienze in campo sanitario per affrontare in modo efficace i problemi sanitari a carattere transfrontaliero, in particolare collaborando per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili anche attraverso la promozione, ove opportuno, di accordi sanitari internazionali.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art31 · fonte su Normattiva