[1]Istruzione, giovani e sport
[2]1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport. 2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attivita' di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.
Testo vigente dal 11 agosto 2022
