[1]Istruzione, giovani e sport

[2]1. Le parti intensificano gli scambi di opinioni e di informazioni sulle rispettive politiche in materia di istruzione, giovani e sport. 2. Ove opportuno, le parti incoraggiano le attivita' di cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport, quali programmi congiunti e scambi di persone, di conoscenze e di esperienze.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art40 · fonte su Normattiva