[1]Istruzione e cultura

[2]1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura, nel debito rispetto della diversita', onde approfondire la comprensione e la conoscenza delle rispettive culture. 2. Le parti si adoperano per prendere misure idonee alla promozione degli scambi culturali e alla realizzazione di iniziative comuni in vari campi della cultura, compresa l'organizzazione congiunta di manifestazioni culturali. A questo proposito le parti convengono inoltre di sostenere le attivita' della Fondazione Asia-Europa. 3. Le parti convengono di consultarsi e di cooperare nelle sedi internazionali competenti, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale. 4. Le parti pongono inoltre l'accento su misure volte a instaurare contatti permanenti tra le rispettive agenzie specializzate e a favorire lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, avvalendosi degli strumenti previsti dai programmi dell'Unione per il sud-est asiatico in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti in questo campo. 5. Le parti favoriscono maggiori scambi e maggiore cooperazione tra gli istituti di istruzione al fine di promuovere la comprensione reciproca, la conoscenza e l'apprezzamento delle rispettive culture, delle rispettive economie e dei rispettivi sistemi sociali. Le parti si adoperano, in particolare, per agevolare la mobilita' degli studenti e dei ricercatori nel quadro del programma Erasmus Mundus o di altri analoghi programmi.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art33 · fonte su Normattiva