[1]Comitato misto

[2]1. E' istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto e' copresieduto dai rappresentanti delle parti. 2. Il comitato misto:

  • a)coordina il partenariato globale basato sul presente accordo;
  • b)chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi o intese tra le parti e scambia opinioni sulle questioni di comune interesse;
  • c)decide in merito a settori di cooperazione aggiuntivi non elencati nel presente accordo, purche' siano coerenti con gli obiettivi dello stesso;
  • d)garantisce il buon funzionamento e l'attuazione efficace del presente accordo;
  • e)si adopera per risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o dall'attuazione del presente accordo;
  • f)e' una sede in cui spiegare tutte le eventuali modifiche di politiche, programmi o competenze pertinenti per il presente accordo;
  • g)formula raccomandazioni e adotta decisioni, se del caso, e agevola aspetti specifici della cooperazione basata sul presente accordo. 3. Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. 4. Il comitato misto si riunisce di norma una volta all'anno, a turno a Tokyo e a Bruxelles. Esso si riunisce anche su richiesta di una delle parti. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 11 agosto 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-08-05;116~art42 · fonte su Normattiva