[1]Comitato misto

[2]1. E' istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, responsabile della gestione del presente accordo del quale assicura la corretta applicazione. A tal fine il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti nel presente accordo. 2. Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Esse vengono applicate dalle parti, secondo le rispettive procedure. Le parti si informano reciprocamente sull'espletamento delle suddette procedure e sulla data di entrata in vigore delle decisioni. Quando una decisione adottata dal comitato misto prevede che una delle parti adotti un'azione, tale parte adotta le misure necessarie e ne informa il comitato misto. 3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno. 4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta sia necessario su richiesta di una delle parti. 5. Le parti possono inoltre chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia al piu' presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se' concordato diversamente dalle parti. 6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto. 7. Se a giudizio di una delle parti una decisione del comitato misto non e' stata correttamente applicata dall'altra parte, la prima parte puo' chiedere che la questione sia esaminata dal comitato misto. Se il comitato misto non puo' risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta, la parte che ne ha fatto richiesta puo' adottare opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo. 8. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, se il comitato misto non adotta una decisione entro sei mesi dalla data in cui gli e' stata sottoposta la questione, le parti possono adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 del presente accordo. 9. A norma dell'articolo 20 del presente accordo, il comitato misto esamina le questioni relative agli investimenti bilaterali in partecipazioni di maggioranza o le modifiche nel controllo effettivo dei vettori aerei delle parti. 10. Il comitato misto favorisce la cooperazione tra le parti mediante:

  • a)il riesame delle condizioni di mercato relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo;
  • b)l'analisi e, nella misura del possibile, l'efficace soluzione delle questioni attinenti all'esercizio di un'attivita' commerciale che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo, in quanto mezzi per garantire pari condizioni di concorrenza, la convergenza normativa e la riduzione dei vincoli regolamentari per gli operatori commerciali;
  • c)la promozione di scambi al livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, nonche' l'adozione di nuovi strumenti di diritto aeronautico internazionale pubblico e privato, in particolare nei settori della sicurezza (safety e security), dell'ambiente, dell'infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie), della cooperazione industriale, degli aeroporti, della gestione del traffico aereo, dell'ambiente concorrenziale e della protezione dei consumatori;
  • d)l'esame periodico degli effetti sociali del presente accordo nel corso della sua attuazione, in particolare nel settore dell'occupazione, e la messa a punto di risposte adeguate a preoccupazioni che si rivelino legittime;
  • e)la valutazione di settori potenzialmente propizi a un ulteriore sviluppo del presente accordo, inclusa la raccomandazione di modifiche da apportare allo stesso;
  • f)la definizione, su base consensuale, di proposte, metodologie o documenti di natura procedurale direttamente correlati al funzionamento del presente accordo;
  • g)la valutazione e la messa a punto di interventi di assistenza tecnica nei settori interessati dal presente accordo; e
  • h)la promozione della cooperazione nelle pertinenti sedi internazionali e gli sforzi per stabilire posizioni coordinate.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art29 · fonte su Normattiva