Polonia adottera' ogni disposizione al fine di assicurare le migliori condizioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 del presente Accordo, affidando l'esecuzione degli impegni assunti alla Direzione Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni polacche, alla quale sara' assicurato un contributo finanziario per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;117~accordo-art7 · fonte su Normattiva