, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione 186 1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto di telecomunicazioni internazionali. 187 2. Nella misura del possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l'esperienza pratica dell'utilizzazione ha rivelato essere migliori, essere tenuti in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti al passo con i progressi scientifici e tecnici. 188 3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione. 189 4. Salvo intese particolari che stabiliscono altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione comprese nei limiti del loro controllo.

Testo vigente dal 17 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;61~art38 · fonte su Normattiva