, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione 186 1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto di telecomunicazioni internazionali. 187 2. Nella misura del possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l'esperienza pratica dell'utilizzazione ha rivelato essere migliori, essere tenuti in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti al passo con i progressi scientifici e tecnici. 188 3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione. 189 4. Salvo intese particolari che stabiliscono altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione comprese nei limiti del loro controllo.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
