programmi della RAI saranno diffusi in territorio polacco nella loro integrita' e sequenzialita'. La loro diffusione non comportera' alcun onere finanziario a carico della Parte polacca per diritti d'autore e diritti connessi. Nessun corrispettivo verra' richiesto dalla parte polacca per la diffusione dei programmi stessi.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;117~accordo-art9 · fonte su Normattiva