Parti contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilita', sosterranno 1' attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti in Italia e in Polonia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, favorendone il funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Testo vigente dal 23 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;132~accordo-art9 · fonte su Normattiva