[1]di informazioni

[2]1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte puo' in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui e' indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta. 2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~allegato-9-art2 · fonte su Normattiva