[1]Richiesta di informazioni

[2]1. In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte puo' chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta e' rivolta fornisce una risposta scritta entro 20 giorni. 2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilita' di rispondere entro tale termine, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sara' in grado di rispondere.

Testo vigente dal 12 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139~allegato-10-art2 · fonte su Normattiva