[1]Misure antielusione

[2]Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente insorta, o fosse prevedibile con un elevato grado di probabilita', nel momento in cui il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini, in funzione delle circostanze del caso, che il ricorrente ha acquisito la proprieta' o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. La possibilita' di dichiarare la propria incompetenza in tali circostanze lascia impregiudicate eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art343 · fonte su Normattiva