[1]Eccezioni pregiudiziali

[2]1. Il convenuto puo' sollevare un'eccezione volta a dimostrare che una domanda e' manifestamente infondata entro 30 giorni dalla costituzione della divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.38 (Tribunale), paragrafo 7, e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, o entro 30 giorni dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza dei fatti su cui si basa l'eccezione. 2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione. 3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilita' di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima riunione della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione motivandole debitamente. Se l'eccezione perviene dopo la prima riunione della divisione del tribunale, il tribunale emette tale decisione o pronuncia tale sentenza provvisoria non appena possibile e comunque entro 120 giorni dalla presentazione dell'eccezione. Nell'emettere la decisione il tribunale presume che i fatti addotti siano veri e puo' anche prendere in considerazione qualsiasi fatto pertinente estraneo alla controversia. 4. La decisione del tribunale fa salvo il diritto di una parte della controversia di contestare, a norma dell'articolo 3.45 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda e lascia impregiudicato il potere di un tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali. Si precisa che tale eccezione puo' essere sollevata anche per dimostrare che la controversia o qualsiasi domanda accessoria esula dalla giurisdizione del tribunale o, per altre ragioni, non rientra nella competenza del medesimo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art344 · fonte su Normattiva