[1]Adempimento degli obblighi

[2]1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte puo' adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art416 · fonte su Normattiva