[1]Adempimento degli obblighi
[2]1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte puo' adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.
Testo vigente dal 30 agosto 2023
