[1]Persone esercenti poteri pubblici delegati

[2]Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinche' qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art417 · fonte su Normattiva