Tutte le imprese che effettuano il trasporto internazionale di viaggiatori e di merci debbono impiegare solamente autoveicoli coperti da una polizza di assicurazione, valevole nei due Paesi, contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati. L'ammontare delle somme massimali fissate dalla polizza di assicurazione deve corrispondere a quello prescritto nel territorio della Parte contraente in cui esso e' piu' elevato.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
