[1]1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

[2]2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge, vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396~accordo-art15 · fonte su Normattiva