[1]1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.
[2]2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge, vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
