1. Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) ne' dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento e' suscettibile di violare obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi. 2. Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) ne' dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento e' suscettibile di violare pertinenti obblighi internazionali ai sensi degli accordi internazionali di cui e' Parte, in particolare per quanto riguarda il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali. 3. Nessuno Stato Parte autorizzera' il trasferimento di armi convenzionali di cui all'art. 2(1) ne' dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora sia a conoscenza, al momento dell'autorizzazione, che le armi o i beni possano essere utilizzati per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanita', gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili protetti in quanto tali, o altri crimini di guerra definiti dagli accordi internazionali di cui lo Stato e' parte.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art6 · fonte su Normattiva