Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
