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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1929-VIII, n. 2409, che ha approvato la proroga al 10 maggio 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, proroga conclusa con scambio di note intervenuto in Tehran, tra il Regio Ministro d'Italia ed il Reggente del Ministero degli affari esteri persiano, in data 6 novembre 1929.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 29 maggio 1930 - Anno VIII

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Grandi - De Bono - Rocco - Mosconi - Bottai.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 3 settembre 1930 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1930-05-29;1180~art1 · fonte del testo