[1]Decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita'.
[2]Il Consiglio delle Comunita' Europee,
[3]Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e in particolare l'articolo 201, Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 173, Vista la proposta della Commissione, Visto il parere del Parlamento Europeo, Visto il parere del Comitato Economico e Sociale, Considerando che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' puo' essere realizzata soltanto progressivamente; Considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune (1) prescrive, per la fase del mercato unico, l'attribuzione alla Comunita' e la destinazione a spese comunitarie delle entrate provenienti dai prelievi agricoli; Considerando che l'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea prevede espressamente, fra le risorse proprie che possono sostituire i contributi finanziari degli Stati membri, le entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima; Considerando che conviene attenuare gli effetti, sui bilanci degli Stati membri, del trasferimento alle Comunita' delle entrate provenienti dai dazi doganali; che e' opportuno prevedere un regime che permetta di giungere progressivamente ed entro un periodo determinato al trasferimento totale; Considerando che le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi doganali non bastano ad assicurare l'equilibrio del bilancio delle Comunita'; che conviene quindi attribuire inoltre alle Comunita' entrate fiscali di cui le piu' appropriate sono quelle provenienti dall'applicazione di un tasso unico alla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto determinata in modo uniforme per gli Stati membri, Ha stabilito le presenti disposizioni di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati Membri:
[4]Articolo 1.
[5]Alle Comunita' sono attribuite risorse proprie, secondo le modalita' fissate nei seguenti articoli, per assicurare l'equilibrio del loro bilancio.
Testo vigente dal 22 gennaio 1971
