A decorrere dal 1 gennaio 1971, le entrate provenienti:

  • a)dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunita' sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonche' dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in appresso denominati "prelievi agricoli";
  • b)dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunita' sugli scambi con i paesi non membri, in appresso denominati "dazi doganali", costituiscono, alle condizioni di cui all'articolo 3, risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunita'. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunita' le entrate provenienti da altri tributi che sarebbero istituiti, nell'ambito di una politica comune, conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sempre che la procedura dell'articolo 201 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea o dell'articolo 173 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica sia stata ultimata.

Testo vigente dal 22 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1185~decisione-art2 · fonte su Normattiva