- TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' accordare agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ivi compresi la gestione, l'amministrazione la manutenzione, l'uso, il godimento o la disposizione da parte di detti investitori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti di investitori di uno Stato Terzo. 2. Inoltre, ciascuna Parte Contraente dovra' concedere agli investitori dell'altra Parte Contraente, anche in relazione ai redditi derivanti dai loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di uno Stato Terzo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non dovranno essere applicate ai vantaggi che ciascuna Parte Contraente accorda ai propri investitori o a investitori di Stati Terzi in virtu' di un accordo, legislazione o intese conseguenti a detta legislazione, in materia fiscale, ivi compresi accordi per evitare la doppia imposizione e accordi sul commercio transfrontaliero. 4. In materia di attivita' connesse con l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e materiali lavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonche' ogni relativa operazione ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di un Paese terzo. 5. Ciascuna Parte Contraente dovra' adoperarsi al fine di facilitare, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti, l'entrata, il soggiorno, il lavoro e la circolazione nel proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgono attivita' connesse agli investimenti ai sensi del presente Accordo e dei membri delle loro famiglie.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
