- PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente dovra' incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' con le proprie leggi e la propria politica. 2. Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente dovra' essere accordato, in ogni tempo, un trattamento giusto ed equo, dovra' essere garantita piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente e non dovranno essere in alcun modo applicate misure ingiustificate o discriminatorie. 3. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti o con specifici accordi di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole in relazione a quegli specifici investimenti.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
