1. L'Ufficio avra' sede a Venezia in un adatto edificio di superficie minima di 500m2, accettabile dall'OMS/EURO, fornito dalla Regione del Veneto senza oneri per l'OMS/EURO. 2. La bandiera e l'emblema dell'OMS verranno utilizzati secondo il Codice delle Bandiere ed i Regolamenti, le Risoluzioni e la prassi dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. 3. In caso si concordi tra la Regione Veneto e l'OMS/EURO di trasferire l'Ufficio di Venezia nel territorio della Regione del Veneto, gli obblighi a carico della Regione del Veneto di cui al presente articolo, resteranno in vigore anche nella nuova ubicazione. La Regione del Veneto sosterra' altresi', tutte le spese relative al trasferimento di sede.

Testo vigente dal 5 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;12~accordo-art3 · fonte su Normattiva