[1]- Efficacia probatoria della documentazione

[2]1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano. 2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonche' al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria: quelle relative alla quantita', al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica conti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art11 · fonte su Normattiva