[1]- Merci

[2]1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo. 2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo e' ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art4 · fonte su Normattiva