[1]- ASSISTENZA A TERRA (GROUND HANDLING)

[2]Fatte salve le direttive, leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente, ivi compresa, nel caso dell'Italia, la normativa dell'Unione Europea, ciascun vettore aereo designato ha il diritto di provvedere autonomamente ai servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte Contraente, (auto-assistenza o "self handling") o, a sua scelta, la possibilita' di effettuare una selezione tra i fornitori concorrenti che offrono servizi di assistenza a terra parziali o totali. Nei casi in cui tali leggi e regolamenti limitino o impediscano di esercitare il "self-handling" e laddove non vi sia un'effettiva concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, ciascun vettore designato avra' diritto ad un trattamento non discriminatorio per quanto attiene all'accesso a servizi di self-handling e ground-handling offerti da uno o piu' fornitori.

Testo vigente dal 19 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;12~accordo-art16 · fonte su Normattiva