[1]- STATISTICHE
[2]Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate dai vettori aerei designati e presentate alle rispettive autorita' aeronautiche - relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sara' oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.
Testo vigente dal 19 febbraio 2022
