[1]- STATISTICHE

[2]1. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente forniscono alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta di quest'ultime, le informazioni e le statistiche - tali da poter essere normalmente preparate e presentate dai vettori aerei designati alle proprie autorita' aeronautiche -relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori aerei designati della prima Parte Contraente, con destinazione e origine nel territorio dell'altra Parte Contraente. L'eventuale richiesta di ulteriori dati statistici di traffico da parte delle Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente sara' oggetto di discussione ed accordo tra le due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 8 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;7~accordo-art19 · fonte su Normattiva