[1], studi ed informazioni 1. Il Consiglio stabilisce strette relazioni con le organizzazioni intergovernative, governative e non governative competenti per agevolare l'ottenimento dei dati nonche' informazioni recenti e fattibili sui legni non tropicali e sulla gestione durevole delle foreste produttrici di legnami. A seconda di come ritiene necessario per il funzionamento del presente Accordo, l'Organizzazione, in cooperazione con dette organizzaioni, riunisce, assembla e se del caso pubblica informazioni statistiche sulla produzione, l'offerta, il commercio, gli stock, il consumo ed i prezzi del mercato di legnami, sull'estensione delle risorse in legname e sulla gestione delle foreste produttrici di legname. 2. I membri comunicano, nella misura consentita dalla loro legislazione nazionale ed in tempi ragionevoli, statistiche ed informazioni sui legni, sul commercio degli stessi e sulle attivita' miranti ad assicurare una gestione durevole delle foreste produttrici di legname nonche' altre informazioni richieste dal Consiglio. Il Consiglio decide quale tipo d'informazioni debba essere fornito in applicazione del presente paragrafo ed i modi di presentazione di tali informazioni.
[2]3. Il Consiglio fa periodicamente compilare gli studi necessari sulle tendenze ed i problemi a breve ed a lungo termine dei mercati internazionali dei legni, nonche' sui progressi compiuti in vista di una durevole gestione delle foreste produttrici di legname.
Testo vigente dal 29 aprile 1998
