[1]Commercio di prodotti forestali

[2]Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti riconoscono l'importanza di disporre di pratiche che, conformemente alla legislazione e alle procedure interne, migliorino l'applicazione delle normative e la governanza nel settore forestale e promuovano il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili, mediante pratiche quali:

  • a)l'applicazione e l'uso efficaci della CITES per quanto riguarda le specie di alberi che possono essere identificate come minacciate di estinzione, conformemente ai criteri di cui alla suddetta convenzione e nel quadro della stessa;
  • b)lo sviluppo di sistemi e meccanismi che consentano di verificare l'origine legale dei prodotti derivati dal legno lungo tutta la catena di commercializzazione;
  • c)la promozione di meccanismi volontari di certificazione forestale che siano riconosciuti nei mercati internazionali;
  • d)la trasparenza e la promozione della partecipazione pubblica nella gestione delle risorse forestali destinate alla produzione di legname; e
  • e)il rafforzamento di meccanismi di controllo per la produzione di legname, anche grazie a istituti di sorveglianza indipendenti, conformemente al quadro giuridico di ciascuna delle parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art273 · fonte su Normattiva