supplementari e disposizioni transitorie 1. Il presente Accordo succede all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, sia dall'Organizzazione o da uno del suoi organi, sia a loro nome, che saranno applicabili alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade a questa data, rimarranno applicabili a meno che siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra, il ventisei gennaio millenovecentonovantaquattro, i testi del presente Accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art48 · fonte su Normattiva