[1]Disposizioni supplementari e transitorie.
[2]Le seguenti disposizioni si applicano all'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' come prorogato.
- a)Tutte le misure adottate ai sensi dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato, che sono in vigore alla data del 30 settembre 2001 e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade in tale data, rimangono in vigore, a meno che esse non siano modificate dalle norme del presente Accordo; e
- b)tutte le decisioni che il Consiglio deve prendere durante l'annata caffearia 2000/01 ai fini della loro applicazione nell'annata caffearia 2001/02 sono adottate durante l'annata caffearia 2000/01; esse sono applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
