[1]Disposizioni supplementari e transitorie.

[2]Le seguenti disposizioni si applicano all'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' come prorogato.

  • a)Tutte le misure adottate ai sensi dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato, che sono in vigore alla data del 30 settembre 2001 e per le quali non e' specificato che il loro effetto scade in tale data, rimangono in vigore, a meno che esse non siano modificate dalle norme del presente Accordo; e
  • b)tutte le decisioni che il Consiglio deve prendere durante l'annata caffearia 2000/01 ai fini della loro applicazione nell'annata caffearia 2001/02 sono adottate durante l'annata caffearia 2000/01; esse sono applicate a titolo provvisorio come se il presente Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art54 · fonte su Normattiva