[1]Ambito di applicazione
[2]Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento22 in qualsiasi attivita' economica, tranne:
- a)l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;
- b)la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- c)i servizi audiovisivi;
- d)il cabotaggio marittimo nazionale23;
- e)il trattamento, lo smaltimento e l'eliminazione dei rifiuti tossici; e
- f)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i)i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
- ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
- iv)i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.
[3]-------- 22 Per maggiore chiarezza e fatti salvi gli obblighi ivi stabiliti, il presente capo non riguarda le disposizioni di protezione degli investimenti, come le disposizioni relative in modo specifico all'espropriazione e al trattamento giusto ed equo, ne' le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. 23 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
