[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo si intende per: - "succursale di una persona giuridica": una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che:

  • a)presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre;
  • b)dispone di una propria gestione; e
  • c)dispone delle strutture necessarie per negoziare con terzi; questi ultimi, pur sapendo che un eventuale rapporto giuridico si stabilira' con la societa' madre la cui sede principale e' all'estero, non devono pertanto trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro di attivita' che ne costituisce la sede secondaria; - "attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri governativi, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici; - "stabilimento": qualsiasi tipo di stabilimento commerciale o professionale19 mediante:
  • a)la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica20; o
  • b)la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza; nel territorio di una parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica; - "investitore di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di tale parte che, mediante azioni concrete, intenda esercitare, eserciti o abbia esercitato un'attivita' economica in un'altra parte per mezzo di uno stabilimento; - "misure di una parte aventi incidenza sullo stabilimento": misure relative a tutte le attivita' che rientrano nella definizione di stabilimento; - "controllata di una persona giuridica di una parte": una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte21.

[3]-------- 19 Il termine "stabilimento commerciale o professionale" comprende lo stabilimento nel quadro di qualsiasi attivita' economica di produzione, di tipo industriale o commerciale, connessa alla produzione di merci e alla prestazione di servizi. 20 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. 21 Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigere legalmente il suo operato.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art110 · fonte su Normattiva