[1]Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settoredei servizi postali e di corriere

[2]Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art135 · fonte su Normattiva