[1]Interconnessione
[2]1. Ciascuna della parti garantisce che ogni fornitore autorizzato a fornire servizi di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto di negoziare l'interconnessione ad altri fornitori di reti e di servizi pubblici di telecomunicazione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati. 2. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle parti impongono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e rispettino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione e' fornita:
- a)secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di fornitori di servizi ad esso non collegati o per le proprie societa' controllate o per altre societa' collegate;
- b)tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese norme e specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate, cosi' da consentire al fornitore di non dover pagare per componenti o strutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
- c)su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utilizzatori, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle strutture aggiuntive necessarie. 4. Ciascuna delle parti garantisce che le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale siano rese note al pubblico. 5. Ciascuna delle parti impone ai fornitori principali l'obbligo di rendere noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento. 6. Ciascuna delle parti garantisce che il fornitore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore principale possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che puo' essere un'autorita' di regolamentazione ai sensi all'articolo 143, per la risoluzione delle controversie concernenti le modalita', le condizioni e le tariffe di interconnessione appropriate entro un termine ragionevole.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
