[1]Interconnessione

[2]1. Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilita' ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le societa'. 2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate. 3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in ogni punto della rete, se e' tecnicamente praticabile, ed e' fornita:

  • a)secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre societa' collegate;
  • b)tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
  • c)su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie. 4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche. 5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento34. --------- 34 Ciascuna Parte adempie questo obbligo in conformita' della rispettiva legislazione pertinente.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art731 · fonte su Normattiva