[1]Nuovi servizi finanziari
[2]Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte stabiliti nel suo territorio a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili conformemente alla sua legislazione interna. Una parte puo' stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene presa in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
