[1]Trattamento dei dati

[2]1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari. 2. Ciascuna delle parti adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela del diritto dei singoli individui alla vita privata nonche' a tutela della liberta' da interferenze nella vita privata, nella famiglia, nel domicilio e nella corrispondenza, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art157 · fonte su Normattiva