[1]Aste elettroniche
[2]Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante:
- a)il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verra' utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta;
- b)i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa; e
- c)ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
