[1]Aste elettroniche

[2]Il soggetto appaltante che, per un appalto disciplinato, intenda ricorrere all'asta elettronica, prima di dar avvio all'asta, comunica a ciascun partecipante:

  • a)il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verra' utilizzato per la classificazione o riclassificazione automatica durante l'asta;
  • b)i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta piu' vantaggiosa; e
  • c)ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art186 · fonte su Normattiva