[1]Asta elettronica

[2]Se intende ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato, prima di dar avvio all'asta, l'ente appaltante comunica a ciascun partecipante:

  • a)il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, alla base del criterio di valutazione indicato nella documentazione di gara e che verra' utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
  • b)i risultati della valutazione iniziale degli elementi dell'offerta presentata dal fornitore nel caso in cui l'appalto sia assegnato secondo il criterio dell'offerta piu' vantaggiosa;
  • c)altre pertinenti informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art53 · fonte su Normattiva