[1]Durata dei diritti d'autore

[2]1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. 2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera la durata della protezione di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo. 3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione concessa dal presente accordo termina settanta anni dopo che l'opera e' stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia tuttavia alcun dubbio circa la sua identita', la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Se l'autore di un'opera anonima o pseudonima rivela la propria identita' durante il periodo sopraindicato, la durata della protezione applicabile e' quella prevista nel paragrafo 1. Nessuna delle parti e' tenuta a proteggere opere anonime o pseudonime per le quali sia ragionevole supporre che l'autore sia deceduto da settanta anni. 4. Ogniqualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non puo' essere inferiore a settanta anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione. 5. La durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva non puo' essere inferiore a settanta anni dal momento in cui l'opera e' stata divulgata al pubblico con il consenso dell'autore, oppure, qualora questo non intervenga almeno nei cinquanta anni successivi alla realizzazione dell'opera, a settanta anni dalla sua realizzazione. In alternativa, una parte puo' stabilire che la durata della protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva termini settanta anni dopo la morte dell'ultima persona designata come autore conformemente alla legislazione interna.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art218 · fonte su Normattiva