[1]Durata dei diritti connessi

[2]1. La durata della protezione concessa agli artisti interpreti o esecutori a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui l'esecuzione e' stata fissata. 2. La durata della protezione concessa ai produttori di fonogrammi a norma del presente accordo si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato pubblicato, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei cinquanta anni successivi alla fissazione del fonogramma, per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno in cui il fonogramma e' stato fissato. 3. La durata della protezione concessa agli organismi di radiodiffusione si estende per almeno cinquanta anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art219 · fonte su Normattiva