[1]Elementi di prova

[2]In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, ciascuna delle parti adotta le misure necessarie a consentire alle proprie autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso di una parte, la comunicazione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art237 · fonte su Normattiva