[1]Diversita' biologica

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica e di tutte le sue componenti come fattori fondamentali per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Le parti confermano il loro impegno a conservare e utilizzare in maniera sostenibile la diversita' biologica conformemente alla CBD e agli altri accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie. 2. Le parti continueranno a lavorare per conseguire i loro obiettivi internazionali che prevedono l'istituzione e il mantenimento di un sistema nazionale e regionale di aree marine e terrestri protette integrato, gestito in maniera efficace e rappresentativo sul piano ecologico rispettivamente entro il 2010 e il 2012, quale strumento fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica. Le parti riconoscono inoltre l'importanza delle aree protette per il benessere delle popolazioni stabilite in tali zone e nelle relative zone cuscinetto. 3. Le parti si adopereranno per promuovere congiuntamente lo sviluppo di pratiche e programmi volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile della diversita' biologica. 4. Fatte salve le rispettive legislazioni interne, le parti riconoscono il loro obbligo, conformemente alla CBD, di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversita' biologica, di promuovere una loro piu' vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e di incoraggiare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 5. Richiamando l'articolo 15 della CBD, le parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e che la facolta' di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi nazionali ed e' disciplinata dalla loro legislazione interna. Le parti riconoscono inoltre il loro impegno a creare le condizioni idonee per facilitare l'accesso alle risorse genetiche in vista di impieghi che rispettino l'ambiente come pure a non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD e che l'accesso alle risorse genetiche e' subordinato al consenso informato preventivo della parte che fornisce tali risorse, salvo diversamente stabilito da tale parte. Le parti adottano le misure adeguate, conformemente alla CBD, per condividere in maniera giusta ed equa e secondo modalita' stabilite di comune accordo i risultati della ricerca e dello sviluppo nonche' i benefici derivanti dall'uso a fini commerciali o di altro tipo delle risorse genetiche con la parte che fornisce tali risorse. 6. Le parti si adoperano per potenziare ed ampliare la capacita' delle istituzioni nazionali responsabili delle conservazione e dell'uso sostenibile della diversita' biologica grazie a strumenti quali il rafforzamento delle capacita' e l'assistenza tecnica.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art272 · fonte su Normattiva