[1]Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

[2]Tenendo conto dell'approccio cooperativo del presente titolo come pure delle disposizioni del titolo XIII (Assistenza tecnica e sviluppo di capacita' commerciali), le parti riconoscono l'importanza delle attivita' di cooperazione che contribuiscono all'attuazione e al migliore utilizzo del presente titolo e in particolare al miglioramento delle politiche e delle pratiche in materia di protezione dell'ambiente e del lavoro come stabilito nelle sue disposizioni. Tali attivita' di cooperazione dovrebbero comprendere attivita' in settori di reciproco interesse, quali:

  • a)attivita' relative alla valutazione degli effetti del presente accordo sull'ambiente e sul lavoro, fra cui attivita' destinate a migliorare le metodologie e gli indicatori utilizzati per tale valutazione;
  • b)attivita' relative al controllo, al monitoraggio e all'attuazione efficace delle convenzioni fondamentali dell'OIL e degli accordi multilaterali sull'ambiente, compresi gli aspetti relativi al commercio;
  • c)studi relativi ai livelli e alle norme di protezione del lavoro e dell'ambiente e meccanismi per il monitoraggio di tali livelli;
  • d)attivita' relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, fra cui attivita' inerenti alla riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste ("REDD");
  • e)attivita' relative agli aspetti del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici che rivestono un interesse per il commercio, comprese attivita' commerciali e di investimento che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi della UNFCCC;
  • f)attivita' relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita' biologica, secondo il presente titolo;
  • g)attivita' relative alla determinazione dell'origine legale dei prodotti forestali, ai sistemi volontari di certificazione forestale e alla tracciabilita' dei diversi prodotti forestali;
  • h)attivita' volte a incoraggiare le migliori pratiche per una gestione forestale sostenibile;
  • i)attivita' relative al commercio di prodotti ittici, secondo il presente titolo;
  • i)scambio di informazioni e esperienze in merito alla promozione e all'attuazione delle buone pratiche di responsabilita' sociale delle imprese; e
  • k)attivita' relative agli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, anche per quanto riguarda i collegamenti tra commercio e occupazione produttiva, norme fondamentali del lavoro, protezione sociale e dialogo sociale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art286 · fonte su Normattiva